Ristrutturare casa: quali pratiche avviare?
Quando si ristruttura casa è fondamentale effettuare ogni attività in coerenza con il quadro normativo in vigore nel nostro Paese. Tuttavia, considerata la complessità delle disposizioni di legge attualmente in applicazione e alla loro successione nel corso degli anni, potrebbe essere complicato cercare di attribuire ogni lavoro in casa alla giusta pratica edilizia.
Proviamo, in questa breve sintesi, a condividere con tutti i nostri lettori quali relazioni sussistano tra le attività di ristrutturazione domestica e le necessarie pratiche da istruire.
Manutenzione ordinariaCominciamo con alcuni degli interventi più diffusi, le manutenzioni ordinarie. Gli interventi che concernono opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture e – ancora - quelle che sono necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti all’interno dell’abitazione non richiedono alcun titolo edilizio, essendo inquadrate dal legislatore all’interno delle attività di edilizia libera.
Manutenzione straordinaria pesanteLe cose cambiano, evidentemente, nel caso in cui si realizzino attività di manutenzione straordinaria pesante, ovvero quegli interventi edilizi che servono a conservare l’edificio e ad assicurarne la funzionalità come le iniziative di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. In questo caso serve la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Manutenzione straordinaria leggeraPer le attività di manutenzione straordinaria leggera serve invece la CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016. Ricordiamo che per attività di manutenzione straordinaria leggera si intendono le opere che sono necessarie a sostituire alcune parti di edifici, senza però alterare la volumetria complessiva degli edifici e senza che vi siano mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso.
Ristrutturazione edilizia semplice o leggeraLe attività di ristrutturazione edilizia semplice o leggera sono equiparate dal legislatore alle attività di manutenzione ordinaria. Pertanto, le iniziative come le opere di ripristino o di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, e ancora l’emissione e la modifica di nuovi elementi ed impianti – sempre a patto che non si aumenti il volume complessivo, non si modifichi la sagoma di edifici vincolati, non vi siano mutamenti d’uso – rientrano tra le attività di edilizia libera, non richiedendo specifiche pratiche edilizie da istruire.
Ricordiamo anche che rientrano tra le attività di edilizia libera rientrano anche le attività di installazione di pompe di calore di potenza utile nominale inferiore a 12 kW e l’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Ristrutturazione pesanteEvidentemente, se la ristrutturazione edilizia non è leggera, ma determina – ad esempio – delle modifiche della volumetria complessiva degli edifici, non sarà possibile agire in attività libera ma bisognerà richiedere la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Restauro e risanamento conservativo leggeroPer attività di restauro e risanamento conservativo leggero si intendono gli interventi di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso: in queste ipotesi non serve la SCIA, bensì la CILA, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.