Condizioni sospensive e risolutive: cosa cambia per la provvigione del mediatore
Le condizioni sospensive e risolutive nei contratti possono influenzare l’insorgenza del diritto del mediatore a ottenere una provvigione per la sua attività professionale, producendo o interrompendo gli effetti al loro verificarsi.
Ma come funzionano queste condizioni? E che cosa prevede la legge nell’ipotesi in cui ci siano più mediatori? Chi deve pagare la provvigione?
Cerchiamo di sintetizzare una risposta alle più frequenti domande sul tema.
LE CONDIZIONI SOSPENSIVE E RISOLUTIVE NEI CONTRATTI
Il nostro ordinamento introduce le condizioni sospensive e risolutive all’art. 1757 c.c., sancendo che se il contratto ha:
- una condizione sospensiva, allora il diritto del mediatore a ottenere una provvigione scatta solamente nel momento in cui si verifica tale condizione;
- una condizione risolutiva, allora gli effetti del contratto cessano solamente al verificarsi di tale condizione, con la conseguenza che sono tuttavia immediatamente prodotti fin dalla conclusione del contratto.
In altri termini, se all’interno delle clausole contrattuali figura una condizione sospensiva, il diritto del mediatore alla provvigione è subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto. Se invece nel contratto troviamo una condizione risolutiva, allora gli effetti si producono subito, ma cesseranno al verificarsi di tale condizione.
Peraltro, giova rammentare che, per tutelare la buona fede del mediatore, lo stesso art. 1757 c.c. prevede che le disposizioni si applichino anche nelle ipotesi in cui il contratto sia annullabile o rescindibile, se il mediatore dimostra di non essere stato a conoscenza della causa di invalidità.
CHI PAGA LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE
L’art. 1755 c.c. indica che la provvigione deve essere pagata al mediatore da ciascuna delle parti che hanno beneficiato del suo ruolo, anche se poi è solamente una ad aver conferito l’incarico al mediatore.
Si tenga anche conto che non vi è alcun obbligo di solidarietà nel pagamento della provvigione al mediatore. Pertanto, ciascuna delle parti sarà impegnata a pagare la provvigione per la sua sola quota.
Nell’ipotesi in cui poi, a favorire la conclusione dell’affare, siano intervenuti più mediatori, ciascuno di essi avrà diritto ad una quota della provvigione. Un diritto che potrà ben essere esercitato nei confronti delle parti contraenti solamente se vi è stato un rapporto diretto ed effettivo tra il mediatore e i suoi clienti.
Nel caso in cui, invece, il mediatore abbia collaborato con gli altri mediatori senza però entrare in diretto contatto con le parti, allora il suo diritto ad ottenere una quota della provvigione dovrà essere esercitato esclusivamente nei confronti degli altri mediatori, lasciando così estranei al mero rapporto professionale “interno” le altre parti.
IL RIMBORSO DELLE SPESE
Infine, segnaliamo come lo stesso art. 1755 c.c. riconosca al mediatore il diritto all’ottenimento di un rimborso delle spese sostenute, a patto che tale diritto sorga da un effettivo sostenimento delle spese sulla base di un incarico attribuitogli da una delle parti. Sarà la parte che ha conferito l’incarico a doverne rispondere.